Statuto A.I.S

Statuto A.I.S.


   

ASSOCIAZIONE ITALIANA STRUMENTISTI
MILANO, Viale Campania, 29

Art. 1 È costituita a tempo indeterminato l’Associazione denominata:
A.I.S. Associazione Italiana Strumentisti.
La Sede dell’Associazione è fissata in Milano.
Art. 2 L’Associazione è costituita dai Soci regolarmente iscritti.
Art. 3 L’Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, si propone il seguente scopo: l’accrescimento, la diffusione ed il perfezionamento di nozioni relative alla teoria, progetto, costruzione ed impiego degli strumenti e sistemi di misura e di controllo in uso nella scienza e nella tecnica in Italia, delle standardizzazioni e ricerche effettuate dalle consimili Associazioni italiane ed estere. A tal fine promuoverà riunioni, conferenze, congressi, pubblicazioni; curerà la diffusione di notizie ed informazioni; favorirà l’istituzione di corsi di insegnamento ed ogni altra iniziativa atta a stimolare il progresso della ricerca e la diffusione della conoscenza e delle applicazioni della strumentazione.
Art. 4 Per la tutela degli interessi locali degli Associati e per un migliore conseguimento delle finalità di cui all’Art. 3, in armonia con gli indirizzi del Consiglio Direttivo, possono essere costituite Delegazioni Zonali su base geografica, alla condizione che siano composte da un numero minimo di 20 Soci.
Art. 5 Qualsiasi persona, fisica o giuridica, interessata agli obbiettivi dell’Associazione può essere ammessa a farne parte in qualità di Socio.
 
Potranno aderire alle Delegazioni Zonali i Soci residenti nella Zona.
 
I Soci possono essere persone fisiche (anche studenti) e persone giuridiche.
 
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui importo è fissato ogni anno dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, salvo i casi previsti nel presente Statuto.
Tutti i Soci maggiori di età hanno diritto:

  • Di votare in ogni caso previsto dallo Statuto;
  • Di essere eletti alle cariche Sociali previste dallo Statuto.

Ad ogni Socio spetta un solo voto.
 
Tutti i Soci hanno diritto a:

  • Partecipare alle Assemblee dell’Associazione;
  • Sconti su tutte le pubblicazioni A.I.S. e su quelle pubblicazioni di altre Associazioni sulle quali l’A.I.S. abbia privilegio di sconto;
  • Essere aggiornati sulle attività dell’Associazione;
  • Agevolazioni o sconti per la partecipazione alle attività culturali dell’Associazione.

Sulle domande di ammissione a Socio o di recesso delibera il Consiglio Direttivo. Le domande di recesso dovranno essere presentate entro il 30 Settembre di ogni anno; in difetto di che il vincolo associativo ed i conseguenti oneri dell’associato resteranno operanti per l’intero anno successivo.
 
Il Socio che non avrà pagato la quota associativa entro sei mesi dalla scadenza, perderà ogni diritto e decadrà da ogni eventuale carica ricoperta.

Art. 7 Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote annuali dei Soci e dai contributi che a qualsiasi titolo pervengano all’Associazione stessa.
 
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
L’esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
 
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio deve essere convocata l’Assemblea Generale per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo per l’esercizio in corso. Se particolari esigenze lo richiedessero, può essere convocata entro sei mesi. I bilanci debbono restare depositati presso la Sede dell’Associazione nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi all’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla lettura. Durante la vita dell’Associazione gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art. 8 Degli Organi dell’Associazione.
Gli organi dell’Associazione sono:

    a) Assemblea Generale
    b) Consiglio Direttivo
    c) Presidente
    d) Collegio dei Probiviri
    e) Revisori dei Conti
    f.) Delegazioni Zonali (e loro Organi)
Art. 9/A L’Assemblea Generale è formata dalla totalità dei Soci in regola con il pagamento delle quote Sociali e ad essa spetta:

    a) L’elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente;
    b) L’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
    c) L’elezione dei Revisori dei Conti;
    d) L’elezione del Consiglio dei Probiviri e del suo Presidente;
    e) L’approvazione di eventuali modifiche allo Statuto dell’Associazione;
    f.) La deliberazione di qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio Direttivo.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci.
 
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Le deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza relativa dei Soci partecipanti alla votazione. Il voto può essere espresso anche a mezzo posta su apposita scheda inviata ai singoli soci, unitamente all’avviso di convocazione e all’ordine del giorno. Il testo della deliberazione proposta deve essere comunicato per esteso. Non si tiene conto dei voti espressi su scheda aperta o diversa da quella inviata dall’Associazione. I Soci che hanno restituito le schede entro la data prevista per l’assemblea vengono considerati presenti ad ogni effetto.
(modifica apportata con assemblea del 17 giungo 999).
 
Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Segretario e dal Presidente. Il verbale rimane depositato nei successivi 15 giorni presso la sede dell’Associazione a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

Art. 10/B Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 membri:
Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i tre Consiglieri.
 
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri occorrenti per la gestione sociale.
 
Entro il primo quadrimestre dell’esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea Generale, per l’approvazione, il bilancio consuntivo dell’anno trascorso e quello preventivo dell’anno in corso.
 
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 4 dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Art. 11 Al Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente e, in sua mancanza, dal Vice Presidente, in particolare spettano:

    a) La facoltà di eleggere un Presidente Onorario che potrà durare in carica due anni e potrà, al termine del periodo, essere rieletto;
    b) L’approvazione della costituzione delle Delegazioni Zonali o della soppressione delle Delegazioni esistenti;
    c) La determinazione della quota associativa annuale;
    d) La verifica della conformità al presente Statuto delle attività associative;
    e) L’ammissione e l’esclusione dei Soci;
    f.) La possibilità, quando se ne renda opportuno, di nominare Comitati provvisori con compiti che saranno di volta in volta stabiliti.
Art. 12 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Ad esso spetta di convocare l’Assemblea Generale almeno una volta l’anno ed il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni tre mesi ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno e ne sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino la maggioranza del Consiglio.
Art. 13/D Il Collegio dei Probiviri è costituito onorificamente da cinque membri (tre effettivi e due supplenti), Soci dell’Associazione che non facciano parte del Consiglio Direttivo. Il Collegio ed il suo Presidente vengono eletti dall’Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
 
Il Collegio decide sempre con la partecipazione di tre membri e con la maggioranza di due membri.
 
Nel caso di impossibilità o incompatibilità di uno dei membri effettivi, è chiamato a sostituirlo quello dei supplenti cui è stato attribuito dall’Assemblea il maggior numero di voti.
 
Al Collegio spetta di dirimere le eventuali controversie sociali tra associati e/o tra Organi dell’Associazione con esclusione di ogni altra giurisdizione; esso giudicherà ex bono ex aequo senza formalità di procedura.
Art. 14/E Revisori dei Conti: tanto l’Associazione quanto le singole Delegazioni Zonali saranno sorvegliate da Revisori dei Conti che saranno eletti rispettivamente dall’Assemblea Generale e dall’Assemblea dei Soci delle Delegazioni. Ciascuna Assemblea dovrà eleggere due Revisori dei Conti e un supplente anche non socio.
I Revisori dei Conti così eletti resteranno in carica due anni e le loro funzioni sono gratuite. I Revisori eletti dall’Assemblea Generale hanno diritto illimitato di sorveglianza e di controllo su tutte le operazioni, sia dell’Associazione sia delle Delegazioni Zonali.
 
Possono prendere conoscenza, senza asportarli, dei libri, della corrispondenza, dei processi verbali e, generalmente, di tutte le scritture, sia dell’Associazione sia delle Delegazioni Zonali.
 
I Revisori dei Conti, eletti dall’Assemblea dei Soci delle Delegazioni Zonali, hanno potere di sorveglianza e controllo solo sulle Delegazioni Zonali.
Art. 15/F Le Delegazioni Zonali sono autonome. Tuttavia il coordinamento delle attività delle singole Delegazioni che abbiano un riflesso di interesse generale e di carattere nazionale sono esclusivamente riservate all’Associazione.
Art. 16 Gli organi delle Delegazioni sono:

    a) L’ Assemblea della Delegazioni;
    b) Il Consiglio Direttivo della Delegazione;
    c) Il Presidente;
    d) I Revisori dei Conti della Delegazione.
Art. 17/A L’Assemblea di Delegazione è formata da tutti i suoi Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e ad essa spetta:

    a) L’elezione del Consiglio Direttivo di Delegazione e del Presidente;
    b) L’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
    c) L’elezione dei Revisori dei Conti;
    d) La deliberazione di qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo di Delegazione.
Art. 18/B Il Consiglio Direttivo di Delegazione è costituito da cinque membri:

  • Il Presidente
  • Il Vice Presidente
  • Il Segretario
  • Il Tesoriere
  • Un Consigliere di Delegazione.
Art. 19/F Al Consiglio Direttivo di Delegazione spettano tutti i poteri occorrenti per la gestione sociale delle Delegazioni stesse. Entro il primo quadrimestre dell’esercizio finanziario il Consiglio Direttivo di Delegazione deve sottoporre all’Assemblea di Delegazione, per l’approvazione, il bilancio consuntivo dell’anno trascorso e quello preventivo dell’anno in corso. La responsabilità del bilancio delle singole Delegazioni rimane agli organi competenti delle Delegazioni stesse. Le riunioni del Consiglio Direttivo di Delegazione sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Art. 20/C Il Presidente della Delegazione ha la rappresentanza legale della Delegazione stessa. Ad esso spetta di convocare l’Assemblea della Delegazione almeno una volta l’anno ed il Consiglio Direttivo di Delegazione almeno una volta ogni tre mesi ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino la maggioranza del Consiglio.
Art. 21 Durata e rinnovo delle cariche: le cariche durano due esercizi e tutti i membri sono rieleggibili una sola volta consecutivamente nella stessa carica. Il Consiglio Direttivo sarà rinnovato parzialmente ogni anno ed il rinnovo delle cariche avverrà nel seguente modo:

  • Alla scadenza del primo anno saranno rinnovati il Presidente, il Tesoriere e due Consiglieri;
  • Alla scadenza dell’anno successivo saranno rinnovati il Vice Presidente, il Segretario ed un Consigliere.
Art. 22 Nomine: uno speciale Comitato di tre membri, nominato dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Direttivo di Delegazione, che sarà convocato tre mesi prima delle elezioni, provvederà a raccogliere le candidature per le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario e Consigliere. Nessun membro del Consiglio Direttivo in carica potrà far parte di detto Comitato. Candidature per qualsiasi carica possono essere presentate al Comitato Nomine entro i termini fissati dallo stesso con una petizione firmata da non meno del 10% degli Associati. L’elenco dei Candidati dovrà essere comunicato a tutti i Soci almeno quindici giorni prima dell’Assemblea Generale o dell’Assemblea di Delegazione.
Art. 23 L’Assemblea Generale e l’Assemblea di Delegazione sono convocate rispettivamente dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Presidente del Consiglio Direttivo Zonale, o da chi ne fa le veci, con lettera riportante l’ordine del giorno, indirizzata ai singoli Soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
Art. 24 Tutte le cariche Associative sono gratuite.
Art. 25 Le proposte di scioglimento dell’Associazione saranno prese in considerazione dall’Assemblea Generale qualora siano deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta di tutti i suoi membri o se siano presentate per iscritto da tanti Soci che rappresentino almeno il 30% del totale degli aventi diritto al voto.
 
Perché le deliberazioni in merito dell’Assemblea Generale possano essere valide sono necessari i 2/3 (due terzi) del numero complessivo dei voti spettanti a tutti i Soci aventi diritto al voto.
 
Deliberato lo scioglimento, l’Assemblea Generale procederà immediatamente alla nomina di uno o più Commissari liquidatori sempre con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti spettanti a tutti i Soci.
 
I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti ad un’altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Letto, firmato, sottoscritto.
Milano, 25 giugno 1998